DEPOSITO DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
ORDINARIO (Art. 2435 c.c.) E ABBREVIATO (Art. 2435 bis c.c. come
sostituito dall’art. 19 legge 52/96) S.R.L. – S.p.A. – S.A.P.A. –
COOPERATIVE (vedi note) – S.R.L. A SOCIO UNICO
Termine di presentazione: 30 gg. dalla data del
verbale di approvazione Documenti da presentare
Spedizione
telematica SCARICA QUI LA PROCURA
La
dichiarazione di rispondenza da allegare al bilancio
n. 1 Mod. B in bollo,
applicato nell’apposito spazio, firmato da uno degli amministratori
(con firma semplice)
n. 1 copia, in bollo, del bilancio composto di Stato
Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa firmati da uno
degli amministratori e numerati progressivamente; il bilancio deve
essere comparato con quello dell’anno precedente. Il bilancio può
essere redatto sia in lire sia in euro secondo il regime contabile
al 31.12.2001: la valuta di riferimento deve essere chiaramente
indicata.n. 1 relazione sulla gestione, in bollo, firmata da uno
degli amministratori. Tale relazione è un allegato obbligatorio del
bilancio ordinario (non previsto per i bilanci abbreviati).
n. 1 relazione, in bollo, del collegio sindacale (ove
prevista) firmata dal Presidente del collegio sindacale;n. 1
verbale, in bollo, di assemblea che ha approvato il bilancio, con
firme in originale del presidente dell’assemblea e del segretario
della stessa: non è necessario che tale verbale sia riprodotto in
copia conforme all’originale.
Diritti di segreteria (in contanti agli sportelli o su
c.c.p. 332007 intestato a CCIAA di Roma di Euro
57,00) N.B.: Bilancio abbreviato - Art. 2435 bis
modificato da D.Lgs. 203/2001: “Le società possono redigere il
bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio, o
successivamente, per 2 esercizi consecutivi non abbiano superato 2
dei seguenti limiti: - totale dell’attivo dello stato patrimoniale:
Euro 3.125.000,00 (pari a L. 6.050.843.750)- ricavi delle vendite e
delle prestazioni: Euro 6.250.000,00 (pari a L. 12.101.687.500)-
dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50
unità” SPECIFICITA’ delle SOCIETA’
COOPERATIVE ¨ Esenzioni dall’imposta di bollo: solo per le
cooperative edilizie e cooperative sociali.¨ Riduzione dei
diritti di segreteria: riduzione del 50% dei diritti di segreteria
per le cooperative sociali (da Euro 57 a Euro 28).¨ Piccole
società cooperative: il deposito della relazione del collegio
sindacale va depositata solo se esiste tale organo.
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BILANCIO
Elenco
Soci
L'elenco soci (modello INT S) va
depositato presso il Registro Imprese entro 30 giorni dalla data di
approvazione del bilancio d'esercizio da parte delle società di
capitali non quotate in un mercato regolamentato. Qualora l'elenco
soci non sia variato rispetto a quello già iscritto nel Registro
stesso e riferito alla data di approvazione del bilancio
dell'esercizio precedente, non si depositerà il modello INT S ma si
barrerà nel Mod. B, utilizzato per il deposito del bilancio, la
casella relativa. Si fa presente che la conversione del capitale
sociale alla nuova valuta ha implicato per le società di capitali
anche un aggiornamento del valore delle singole
partecipazioni. Pertanto l'elenco soci va depositato: - da
tutte le società di nuova costituzione, in quanto primo elenco soci
ai sensi dell'art. 2435 c.c.; - nel caso di variazioni della
compagine sociale o dell'ammontare delle quote/azioni imputate a
ciascun socio/azionista, a seguito di trasferimento quote/azioni per
atto tra vivi o mortis causa; - nel caso di avvenuta conversione
del capitale sociale in Euro prima della data di approvazione del
bilancio; - nel caso di trasferimento di sede da altro Registro
Imprese.
QUEST'ANNO TUTTE LE SOCIETA'
OBBLIGATE AL DEPOSITO DELL'ELENCO SOCI DEVONO OBBLIGATORIAMENTE
DEPOSITARLO AL FINE DI INDICARE IL VALORE DELLE QUOTE DEI SOCI
CONVERTITE IN EURO
Avvertenze
Generali
a) Nel caso di contestuale presentazione
del bilancio d’esercizio e di quello consolidato i documenti vanno
tenuti distinti e devono essere presentati due modelli B
separati; b) presentare un solo modello B sia per il
deposito del bilancio sia dell'elenco soci (vedi la parte delle
istruzioni relativa al deposito dell'elenco soci) c)
Marca da bollo: la documentazione da presentare deve essere
bollata con una marca da bollo da € 10,33 applicata ogni 4 pagine
ovvero ogni 100 righe, ai sensi del D.P.R. 642 del 1972. Tutte le
marche da bollo vanno annullate prima del deposito con timbro a
calendario, datario o altre forme consentite. Ai fini del calcolo
dell’imposta di bollo si rammenta che il bilancio (composto da stato
patrimoniale, conto economico, nota integrativa), la relazione sulla
gestione, la relazione del collegio sindacale ed il verbale di
assemblea sono da considerarsi documenti in ogni modo
separati. d) Il verbale di approvazione del bilancio
con il quale si deliberi la distribuzione di utili ai soci e/o agli
azionisti deve essere depositato in originale registrato (presso
l’ufficio del registro). e) Si ricorda che il verbale
di approvazione del bilancio deve essere, in ogni tipo di società
(anche nelle SRL unipersonali), sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario dell’assemblea. Per ciò che concerne le SRL unipersonali,
nel caso l’unico socio sia anche amministratore unico e non vi sia
il collegio sindacale, l’amministratore unico può firmare sia in
qualità di presidente che di segretario dell’assemblea di
approvazione del bilancio.
CASI SPECIFICI
a) Le società di
capitali che si sono trasformate in società di persone e/o che sono
state incorporate in altre per fusione prima dell’approvazione del
bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, poiché manca
l’organo assembleare competente alla sua
approvazione b) Le società di persone che si sono
trasformate in società di capitali sono tenute al deposito del
bilancio a decorrere dall’anno successivo a quello di
trasformazione c) Le società di capitali che
trasferiscono la sede in altra provincia depositano il bilancio
presso la CCIAA ove sono iscritte al momento del
deposito d) Le società di capitali il cui fallimento
sia stato chiuso depositano un bilancio non comparato con l’ultimo
esercizio d’attività e) Si ricorda che le società in
liquidazione non devono depositare il bilancio iniziale di
liquidazione, obbligatorio solo ai fini fiscali, mentre devono
depositare il bilancio d’esercizio previsto dallo
statuto. f) Il bilancio può essere redatto sia in Lire
sia in Euro secondo il regime contabile dell’impresa al 31.12.2001:
la valuta di riferimento deve essere chiaramente indicata.
DIRITTI DI
SEGRETERIA
-
Euro 90,00 per Bilancio ed
Elenco Soci (2 modelli B) su supporto informatico
digitale
-
Euro 60,00 per Bilancio ed
Elenco Soci (2 modelli B) in modalità telematica
-
Euro 90,00 per Elenco Soci
depositato non contestualmente al Bilancio su supporto
informatico digitale
-
Euro 60,00 per Elenco Soci
depositato non contestualmente al Bilancio su supporto
informatico digitale
IMPORTANTE: le cooperative
sociali pagano il 50% dei diritti
di segreteria previsti per il deposito.
COOPERATIVE EDILIZIE
Per usufruire dell'esenzione dal
bollo inserire nel quadro note della distinta o in calce
agli allegati la seguente dichiarazione: Esente
dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 66 - comma 6/bis d.l.
331/93 convertito nella Legge 29/10/93 n. 427. Il sottoscritto ¿¿¿in
qualità di legale rappresentante dichiara che la cooperativa
edilizia è iscritta nel registro prefettizio al n. ¿¿¿ "
- COOPERATIVE SOCIALI ai sensi dell'art. 1
comma 3 L. 381 del 8/11/1991.
Esenti dal bollo ai sensi degli articoli 10 e 17 del
D. Lv. 460/97.
Pagamento diritti di Segreteria al 50
% pari a euro 28,00 (D.M. del 22.12.1997, modificato
dal D.M. del 23/3/2000 e dal D.M. 30/10/2001).
Per i depositi a rettifica sono stabiliti gli
stessi importi.
IMPOSTA DI
BOLLO
L'ammontare dell'imposta di bollo è complessiva per
tutta la documentazione allegata ed così suddivisa:
IMPORTANTE: sono esenti
dall'imposta di bollo le cooperative sociali e le cooperative
edilizie.
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